Una società di servizi ambientali ha contestato il calcolo delle sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito della decadenza da un piano di rateizzazione per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2013. Il contribuente sosteneva l'applicabilità retroattiva del regime più favorevole introdotto nel 2015, che prevede il calcolo delle sanzioni su debito residuo anziché sull'intero importo originario. Dopo due gradi di giudizio favorevoli alla società, la Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito. Gli Ermellini hanno stabilito che la presenza di una specifica norma transitoria nel decreto del 2015 impedisce l'applicazione del principio del favor rei per le annualità precedenti al 2014. Pertanto, per i debiti più datati, le sanzioni restano ancorate alla disciplina previgente, confermando la legittimità dell'operato dell'ufficio fiscale.
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