La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31101/2024, chiarisce il riparto dell'onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti. L'Amministrazione Finanziaria può dimostrare la fittizietà delle operazioni tramite presunzioni semplici, come la mancanza di mezzi e personale del fornitore. A questo punto, l'onere di provare l'effettiva esistenza della prestazione si sposta sul contribuente, per il quale non sono sufficienti la mera esibizione di fatture, contabilità e pagamenti, poiché elementi facilmente falsificabili.
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