La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4617/2023, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando che le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche sono assistite da una presunzione legale assoluta di inerenza e deducibilità fino a 200.000 euro. L'Amministrazione Finanziaria non può contestare tali costi sulla base di valutazioni di antieconomicità o di assenza di un ritorno commerciale diretto, poiché la norma speciale (art. 90, L. 289/2002) prevale sulle regole generali.
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