L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che concedeva a un professionista la definizione agevolata dei tributi sospesi per eventi sismici. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso fiscale, stabilendo due principi fondamentali. Primo, il giudice di merito non può limitarsi a un'affermazione generica, ma deve verificare l'esatto versamento di ogni singola rata per concedere il beneficio. Secondo, la definizione agevolata non si applica mai all'IVA, poiché la riduzione dell'imposta viola il principio di neutralità fiscale stabilito dal diritto dell'Unione Europea. Per le imposte dirette come Irpef e Irap, la spettanza dell'agevolazione richiede la prova rigorosa del rispetto delle soglie europee sul de minimis o del nesso diretto con i danni subiti. La Suprema Corte ha annullato la sentenza e rinviato la causa per un riesame analitico.
Continua »