La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria contro un'Autorità Portuale, confermando la non imponibilità ai fini IRES dei canoni derivanti da concessioni demaniali per l'anno d'imposta 2006. La Corte ha stabilito che, in base alla normativa e alla giurisprudenza vigenti all'epoca dei fatti (ratione temporis), l'attività dell'ente era di natura pubblicistica e non commerciale, escludendo la tassazione. Le successive modifiche normative, introdotte per conformarsi al diritto UE sugli aiuti di Stato, non hanno efficacia retroattiva e si applicano solo dal 2022. La decisione si fonda sulla consolidata interpretazione che qualifica tali enti come pubblici non economici che agiscono nell'esercizio di funzioni statali.
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