La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34332/2024, ha stabilito un principio fondamentale sull'impugnabilità dell'istanza di rimborso. Un contribuente si era visto negare un credito IRAP tramite una comunicazione telematica dell'Agenzia delle Entrate. Mentre la corte d'appello aveva ritenuto tale comunicazione non impugnabile, la Cassazione ha ribaltato la decisione. Ha chiarito che qualsiasi atto, a prescindere dalla sua forma, che esprima in modo definitivo la volontà dell'amministrazione di negare una pretesa del contribuente, è da considerarsi un atto impugnabile. Pertanto, il diniego di rimborso, anche se comunicato informalmente, può essere immediatamente contestato in sede giudiziaria.
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