Un'agenzia di viaggi ha citato in giudizio un cliente per il mancato pagamento del saldo di un pacchetto turistico dopo il recesso di quest'ultimo. La Corte d'Appello aveva negato la legittimazione agenzia viaggi ad agire, considerandola una mera intermediaria. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, affermando che, nell'ambito dei contratti di pacchetto turistico, esiste un'unità funzionale tra i vari soggetti (cliente, agenzia, tour operator). Pertanto, l'agenzia venditrice ha il diritto di agire in giudizio per il pagamento del prezzo, cassando la sentenza precedente e rinviando il caso per un nuovo esame.
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