La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 364/2024, ha respinto il ricorso di una professionista in una causa contro una sua ex collaboratrice per debiti professionali. Il caso verteva sulla valutazione delle prove e, in particolare, sulla presunta incapacità a testimoniare di alcuni testi che avevano avuto rapporti con le parti. La Corte ha colto l'occasione per ribadire la netta distinzione tra l'incapacità a testimoniare, legata a un interesse giuridico diretto che legittimerebbe la partecipazione al giudizio, e la mera inattendibilità del teste, la cui valutazione è riservata al giudice di merito.
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