La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato la responsabilità dell'acquirente per la solidarietà IVA in caso di acquisto di beni a un prezzo inferiore a quello di mercato, qualora il venditore ometta il versamento dell'imposta. La Corte ha ribadito che, per l'applicazione di tale principio, non è necessaria la prova della partecipazione dell'acquirente alla frode, essendo sufficienti la sproporzione del prezzo e il mancato pagamento dell'IVA da parte del cedente. L'onere di dimostrare la legittimità del prezzo inferiore ricade sull'acquirente.
Continua »