La Corte di Cassazione ha stabilito che l'impugnazione di un estratto di ruolo è inammissibile se non ricorrono i presupposti di legge introdotti dalle riforme recenti. Nel caso di specie, un contribuente aveva contestato debiti contributivi mai notificati, ma la Suprema Corte ha rilevato il difetto di interesse ad agire. Poiché l'interesse ad agire è una condizione dinamica, esso deve sussistere al momento della decisione. In assenza di pregiudizi concreti e tassativi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 602/1973, l'azione non può proseguire, portando alla cassazione della sentenza senza rinvio.
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