La controversia nasceva dalla vendita delle quote di una società di ristorazione. I venditori lamentavano il mancato subentro degli acquirenti in una garanzia bancaria. Gli acquirenti chiedevano invece l'annullamento del contratto, contestando l'incompletezza della situazione patrimoniale societaria allegata alla cessione. Dopo il rigetto delle domande nei gradi di merito, gli acquirenti presentavano ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante la pendenza del procedimento di legittimità, le parti raggiungevano un accordo transattivo per chiudere la contesa. I ricorrenti formalizzavano quindi la rinuncia al ricorso per cassazione. I Giudici Supremi hanno dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta transazione. La Corte ha inoltre chiarito che la rinuncia esclude l'obbligo di versare il doppio del contributo unificato, misura sanzionatoria riservata ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Continua »