Una cittadina e un Comune si sono opposti davanti alla Corte di Cassazione proponendo ricorso principale e incidentale. Durante la causa, le parti hanno raggiunto un accordo per chiudere la vertenza. Entrambe hanno firmato e depositato un atto di rinuncia al ricorso in Cassazione, accettando la decisione reciprocamente e chiedendo la compensazione delle spese legali. La Cassazione ha constatato la regolarità delle firme e dell'autorizzazione della giunta comunale. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato estinto il processo. La Corte ha inoltre chiarito che la rinuncia al ricorso in Cassazione non comporta il pagamento del doppio del contributo unificato, sanzione prevista soltanto per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili. Il giudizio si conclude quindi senza vincitori né vinti.
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