Un Lavoratore è stato licenziato per assenza ingiustificata. L'Azienda ha contestato la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato il licenziamento illegittimo, riconoscendo al Lavoratore una tutela indennitaria. La Cassazione, in un precedente giudizio, aveva già chiarito che la mancata affissione del CCNL non rendeva inefficace il licenziamento se la condotta violava doveri fondamentali. Successivamente, la Corte d'Appello ha valutato la proporzionalità della sanzione, ritenendo la condotta del Lavoratore superficiale ma non così grave da giustificare il licenziamento disciplinare, anche a fronte di problemi tecnici nella giustificazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la valutazione della proporzionalità spetta al giudice di merito e non è censurabile se ben motivata. Il Lavoratore vince, mantenendo il diritto all'indennità.
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