Un Contribuente ha impugnato avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2008 e 2009, contestando la tassazione di un immobile come studio professionale, sostenendo un uso promiscuo (residenza e studio). La Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto il ricorso, annullando le sanzioni per omessa applicazione del cumulo giuridico, ma confermando la tassazione principale. Il Contribuente ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando violazioni procedurali e la decadenza del potere di accertamento. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la tempestività dell'accertamento e l'inammissibilità delle censure di merito, ribadendo la validità della tassazione TARSU immobile uso promiscuo.
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