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Wet Lease

16 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Contratto di noleggio di un aereo che comprende anche la fornitura dell'equipaggio, della manutenzione e dell'assicurazione.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: illegittimo se ignora il gruppo
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato a una dipendente. Due società aeree, pur formalmente distinte, costituivano un unico centro di imputazione per la gestione promiscua di personale, servizi e flotta. Di conseguenza, l'azienda doveva individuare gli esuberi considerando la totalità dei dipendenti di entrambe le strutture e non soltanto l'organico della società formalmente datrice di lavoro. La Suprema Corte ha inoltre chiarito la disciplina sulle detrazioni dei guadagni esterni del lavoratore, confermando il diritto del lavoratore al reintegro e al risarcimento previsto dalla legge.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se ristretto a un’azienda
Due compagnie aeree del medesimo gruppo societario impugnano la decisione che ha annullato il licenziamento di una lavoratrice. La dipendente era stata estromessa a seguito di una procedura di mobilità ristretta a una sola delle due entità. I giudici rilevano che tra le società esisteva una reale compenetrazione aziendale e un unico centro decisionale. Di conseguenza, il licenziamento collettivo doveva estendersi alla platea complessiva dei dipendenti di entrambe le aziende. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso delle società, confermando l'illegittimità del recesso e il diritto della lavoratrice alla reintegrazione. I giudici chiariscono inoltre che spetta al datore di lavoro l'onere di provare eventuali guadagni alternativi della dipendente per ridurre l'indennità risarcitoria.
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Licenziamento collettivo tra società unite: vince la lavoratrice
Una lavoratrice, impiegata come assistente di volo, ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dalla propria azienda. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno accertato che la società datoriale formale e un'altra compagnia aerea appartenente allo stesso gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Per questo motivo, l'azienda doveva individuare il personale in esubero valutando l'organico di entrambe le società e non limitandosi a una sola. La Cassazione ha stabilito che la procedura di licenziamento collettivo deve abbracciare la complessa realtà aziendale unitaria. Inoltre, i giudici hanno chiarito i criteri per il calcolo del risarcimento del danno e la detrazione dei guadagni percepiti altrove dal lavoratore. Il ricorso della società è stato definitivamente rigettato.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se esclude la consociata
Una compagnia aerea ha impugnato la sentenza che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di un assistente di volo. I giudici di merito avevano accertato che la società e una consociata formavano un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, estendendo la platea dei lavoratori da comparare a entrambe le aziende. La Cassazione ha confermato che, in presenza di una struttura aziendale unitaria, il licenziamento collettivo deve considerare la totalità del personale interessato e non solo quello della società formale datrice di lavoro. Inoltre, la Corte ha ribadito che spetta al datore di lavoro l'onere di provare i guadagni percepiti altrove dal lavoratore per ridurne il risarcimento. Il ricorso dell'azienda è stato integralmente respinto.
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Stabile organizzazione e noleggio aerei: il Fisco vince
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una compagnia aerea estera l'omessa dichiarazione dei redditi e dell'IVA per voli nazionali eseguiti tramite contratti di noleggio con equipaggio. L'amministrazione ha riscontrato l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia, data dalla presenza duratura di velivoli e personale di bordo stanziato presso scali nazionali. I giudici territoriali avevano accolto il ricorso dell'azienda, ritenendo che il vettore committente italiano fosse l'unico operatore rilevante ai fini fiscali. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito, accogliendo le tesi dell'Agenzia. I giudici hanno chiarito che l'impiego continuativo di aerei e dipendenti a partire da una base di servizio italiana crea una stabile organizzazione autonoma, soggetta a tassazione per le imposte dirette e per l'IVA sulle tratte domestiche.
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Licenziamento collettivo illegittimo: no ai tagli sul risarcimento
Due compagnie aeree formalmente distinte gestivano in realtà un'unica attività con personale e mezzi condivisi. A seguito di una procedura di riduzione del personale, un assistente di volo è stato licenziato. I giudici hanno accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le società, dichiarando il licenziamento collettivo illegittimo perché la scelta dei lavoratori in esubero non aveva considerato l'intero organico unificato delle due aziende. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento e ha chiarito le regole sul risarcimento del danno. Le somme guadagnate altrove dal lavoratore (aliunde perceptum) vanno sottratte dal danno totale subito e non dal tetto massimo delle dodici mensilità risarcitorie. Il ricorso delle società è stato rigettato.
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Licenziamento collettivo: il gruppo societario unito perde la causa
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo avviato da una compagnia aerea nei confronti di un assistente di volo. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, data la totale compenetrazione di attività e personale. Di conseguenza, la scelta dei lavoratori da licenziare doveva coinvolgere i dipendenti di entrambe le società e non solo quelli della formale datrice di lavoro. La Suprema Corte ha inoltre chiarito le regole sull'aliunde perceptum (i guadagni ottenuti dal lavoratore presso altri datori dopo il licenziamento): spetta all'azienda provarli e questi vanno sottratti dal danno complessivo prima di applicare il tetto massimo del risarcimento di dodici mensilità. Il ricorso delle società è stato rigettato.
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Stabile organizzazione e wet lease: il dubbio della Cassazione
L'Amministrazione Finanziaria ha emesso avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA nei confronti di una Compagnia Aerea Straniera, sostenendo che i contratti di wet lease stipulati con vettori italiani configurassero una stabile organizzazione in Italia. I giudici di merito hanno annullato gli accertamenti, escludendo la presenza di una struttura fissa sul territorio nazionale. La Corte di Cassazione, rilevando la particolare complessità e novità della questione relativa alla qualificazione del wet lease ai fini fiscali e alla definizione di base aeronautica, ha rinviato la causa alla pubblica udienza della Sezione Tributaria per una decisione approfondita.
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Licenziamento collettivo: due ditte diverse, un solo reintegro
Un assistente di volo è stato licenziato all'interno di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione. Di conseguenza, la scelta dei lavoratori da licenziare doveva considerare i dipendenti di entrambe le società e non solo della ditta formale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento, ordinando la reintegrazione del dipendente e il risarcimento del danno. I giudici hanno inoltre ribadito che spetta al datore di lavoro dimostrare l'eventuale ricollocazione del dipendente presso terzi per ridurre il risarcimento dovuto.
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Licenziamento collettivo: l’errore del gruppo costa la reintegra
Due società del settore aereo, formalmente distinte ma operanti come un unico centro di imputazione, hanno avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei lavoratori in esubero a una sola di esse. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso, stabilendo che la platea dei lavoratori da considerare doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società, data la sostanziale unicità aziendale. La Corte ha inoltre chiarito le modalità di calcolo del risarcimento, confermando la reintegrazione del dipendente e respingendo il ricorso delle aziende.
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Licenziamento collettivo: se il gruppo è unico il taglio è nullo
Un assistente di volo ha contestato il proprio licenziamento collettivo, avviato da una compagnia aerea. I giudici di merito hanno dichiarato l'illegittimità del provvedimento poiché la società datrice di lavoro e un'altra consociata costituivano, nei fatti, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della compagnia aerea, confermando la reintegrazione del lavoratore e precisando le regole per il calcolo del risarcimento del danno, confermando che i guadagni ottenuti altrove dal lavoratore (aliunde perceptum) vanno provati dal datore di lavoro e non possono ridurre il risarcimento oltre i limiti di legge.
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Licenziamento collettivo: due aziende, un solo datore di lavoro
Una lavoratrice del settore aereo ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, sostenendo che le due società del gruppo per cui lavorava costituissero in realtà un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. I giudici di merito hanno accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il recesso perché la selezione dei lavoratori da licenziare era stata limitata a una sola delle due aziende, anziché estendersi all'intero organico integrato. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso delle società. La Suprema Corte ha stabilito che, accertata l'integrazione totale tra le imprese, il licenziamento collettivo deve coinvolgere tutti i dipendenti del gruppo. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno senza alcuna detrazione per i redditi successivi, non provati dai datori di lavoro.
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Licenziamento collettivo: il gruppo societario perde in Cassazione
Il Lavoratore è stato licenziato all'interno di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla sua formale datrice di lavoro, una compagnia aerea. I giudici di merito hanno accertato che la società controllante e la controllata costituivano in realtà un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, ovvero un unico vero datore di lavoro. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere il personale di entrambe le società e non solo di quella formale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento, ordinando la reintegrazione del Lavoratore e il risarcimento del danno. Le aziende hanno perso il ricorso e dovranno pagare anche le spese legali.
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Licenziamento collettivo: ko il gruppo societario fittizio
Un lavoratore è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici di merito hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, data la totale integrazione delle loro attività. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso, ordinando la reintegrazione del dipendente e il risarcimento del danno. I giudici hanno inoltre respinto la richiesta delle società di ridurre il risarcimento, poiché non hanno provato tempestivamente che il lavoratore avesse percepito altri redditi dopo il licenziamento.
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Licenziamento collettivo: nullo il taglio se il gruppo è unico
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, avviato da una compagnia aerea che formava un unico centro di imputazione con un'altra società del gruppo. I giudici di merito hanno dichiarato illegittimo il recesso perché la scelta dei dipendenti da licenziare era stata limitata a una sola azienda, anziché estesa all'intero organico unificato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle società, confermando la reintegrazione e il risarcimento del danno. La Corte ha chiarito che l'integrazione totale tra le imprese rende irrilevante la dimostrazione dell'uso promiscuo del singolo dipendente. Inoltre, ha escluso la riduzione del risarcimento per aliunde perceptum o percipiendum (guadagni alternativi), poiché i datori di lavoro non hanno tempestivamente allegato e provato tali redditi nel primo grado di giudizio.
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Licenziamento collettivo: se il gruppo è unico il taglio è nullo
Un assistente di volo è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano in realtà un unico centro di imputazione, data la totale integrazione delle loro attività e l'uso promiscuo del personale. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. Il lavoratore ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, poiché la scelta dei licenziandi non poteva limitarsi a una sola delle due società formalmente distinte ma sostanzialmente unite.
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