Un giornalista, inizialmente assunto con un contratto di collaborazione autonoma, ha rivendicato la natura subordinata del suo rapporto di lavoro. Pochi giorni dopo la sua richiesta, l'azienda ha interrotto la collaborazione senza fornire motivazioni. La Corte di Cassazione ha confermato che si è trattato di un licenziamento ritorsivo, poiché la rapidità del recesso dopo la rivendicazione del lavoratore, unita all'assenza di una valida ragione lecita da parte dell'azienda, ha dimostrato l'intento vendicativo. La sentenza ha ribadito che il licenziamento ritorsivo è nullo e ha confermato il diritto del giornalista alla reintegrazione nel posto di lavoro, rigettando sia il ricorso dell'azienda che quello del lavoratore sulla quantificazione della retribuzione futura.
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