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23 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Annotazione formale che attesta l'avvenuta conoscenza di un atto o di un fascicolo da parte di un ufficio o di un soggetto interessato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Patrocinio a spese dello Stato: opporsi tardi blocca il ricorso
La Procura della Repubblica ha impugnato tardivamente il decreto con cui il giudice riconosceva il compenso a un difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'organo requirente sosteneva di non aver ricevuto la comunicazione telematica o cartacea dell'atto. Tuttavia, il fascicolo conteneva la formale annotazione di presa visione da parte dell'ufficio risalente a quasi due anni prima del ricorso. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per decorrenza dei termini. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso della Procura, chiarendo che l'annotazione sul fascicolo costituisce prova sufficiente di conoscenza e che l'impugnazione era ampiamente fuori termine.
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Patrocinio a spese dello Stato: stop a opposizioni tardive
La Procura della Repubblica ha impugnato tardivamente il decreto con cui il Tribunale ha liquidato il compenso all'avvocato difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale del provvedimento. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato inammissibile l'opposizione per decorrenza dei termini. Nel fascicolo risultava infatti presente l'annotazione formale 'a visto PM' in data anteriore di oltre un anno. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo che la presa di visione del fascicolo equivale a piena conoscenza e che il termine semestrale di impugnazione decorre comunque dalla pubblicazione dell'atto.
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Patrocinio a spese dello Stato: opposizione tardiva del PM
Il Tribunale ha respinto l'opposizione avanzata dalla Procura contro il decreto che liquidava il compenso al difensore di un cittadino ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La Procura sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica formale del provvedimento. Il giudice di merito ha tuttavia accertato la presenza dell'annotazione 'al visto PM' nel fascicolo depositato quasi due anni prima dell'opposizione. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso della Procura: l'annotazione sul fascicolo garantisce la piena conoscibilità dell'atto e fa decorrere i termini per impugnare. Le difficoltà organizzative interne dell'ufficio pubblico non giustificano il ritardo. Il ricorso è stato respinto definitivamente e il compenso professionale resta confermato.
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Patrocinio a spese dello Stato: vince la difesa, PM tardivo
La Procura della Repubblica ha impugnato con forte ritardo il provvedimento di liquidazione della parcella spettante al difensore di un cittadino non abbiente. L'ufficio requirente sosteneva di non aver mai ricevuto una comunicazione formale del decreto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. L'annotazione di trasmissione del fascicolo dimostra l'effettiva conoscibilità dell'atto e fa scattare i termini di decadenza per l'impugnazione. I disagi interni della pubblica accusa non giustificano il superamento delle scadenze di legge. Il provvedimento economico a tutela del difensore nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato resta pienamente valido ed efficace.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo del PM respinto
Un Pubblico Ministero ha impugnato il provvedimento che liquidava la parcella al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato, lamentando di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale della cancelleria. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, evidenziando che nel fascicolo compariva l'annotazione 'a visto PM' apposta quasi due anni prima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura. I giudici supremi hanno ribadito che la presa visione del fascicolo equivale a una formale comunicazione. L'opposizione presentata a distanza di anni viola in modo insanabile sia il termine ordinario di trenta giorni sia il termine decadenziale semestrale.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo e compenso salvo
Il Tribunale ha liquidato il compenso a un difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero ha presentato opposizione dopo oltre due anni, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica formale del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando la presenza dell'annotazione di presa visione nel fascicolo. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità. I giudici hanno chiarito che la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire con forme equipollenti che garantiscano l'effettiva conoscibilità. Le difficoltà organizzative interne dell'ufficio non giustificano il superamento del termine di trenta giorni, né del termine semestrale decadenziale previsto per tutti i provvedimenti decisori. Il decreto di liquidazione in favore dell'avvocato resta quindi pienamente efficace.
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Patrocinio a spese dello Stato: stop a opposizioni tardive
La Procura della Repubblica ha contestato il decreto con cui il Tribunale ha liquidato il compenso all'avvocato difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'ufficio requirente ha proposto opposizione a distanza di quasi due anni, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione formale del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato tardiva la contestazione, rilevando che nel fascicolo compariva l'annotazione di trasmissione per il visto all'ufficio. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso promosso dalla Procura, ribadendo che la presa di conoscenza equipollente e il decorso dei termini perentori, compreso il termine decadenziale semestrale, precludono qualsiasi impugnazione tardiva del compenso liquidato.
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Patrocinio a spese dello Stato: compensi salvi dai ricorsi tardivi
La Procura della Repubblica ha presentato opposizione contro il decreto del Tribunale che liquidava il compenso al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura sosteneva di non aver mai ricevuto formalmente la comunicazione dell'atto. Il Tribunale ha respinto l'istanza perché presentata a distanza di due anni, superando ampiamente i termini di legge. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso promosso dalla Procura. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di trasmissione del fascicolo rende l'atto conoscibile. Di conseguenza, le contestazioni tardive non sono ammesse, confermando definitivamente il diritto dell'avvocato a percepire il compenso liquidato.
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Patrocinio a spese dello Stato: basta il visto per i termini
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero contro la decisione del Tribunale di Roma. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'opposizione del P.M. al decreto di liquidazione del compenso per il difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il P.M. lamentava la mancata notifica formale del provvedimento. La Suprema Corte ha chiarito che la conoscenza dell'atto può avvenire anche in forma equipollente, come l'annotazione "al visto PM" sul fascicolo. Poiché tale annotazione risaliva a circa un anno e mezzo prima del ricorso, l'opposizione è stata considerata ampiamente fuori termine, superando sia il limite di trenta giorni sia il termine semestrale di decadenza.
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Patrocinio a spese dello Stato: il visto d’ufficio batte il ritardo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Ufficio Pubblico contro la decisione del Tribunale. Il Tribunale aveva respinto per tardività l'opposizione all'atto di liquidazione del compenso spettante al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'Ufficio Pubblico sosteneva di non aver ricevuto la notifica formale del provvedimento. La Suprema Corte ha tuttavia chiarito che la conoscenza dell'atto può avvenire anche in forma equipollente, come l'annotazione del visto per presa visione sul fascicolo. Poiché tale annotazione risaliva a oltre un anno prima del ricorso, l'opposizione è stata considerata tardiva, avendo superato sia il termine di trenta giorni sia il termine semestrale di decadenza previsto dal codice di procedura civile.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorsi tardivi inammissibili
Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione del Tribunale che dichiarava fuori tempo massimo la sua opposizione al decreto di pagamento del compenso per il difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica ufficiale del provvedimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la conoscenza dell'atto può avvenire anche con modalità equivalenti alla notifica, come l'annotazione 'visto per presa visione' sul fascicolo. Nel caso specifico, tale annotazione era presente e risaliva a oltre un anno prima del ricorso, rendendo l'opposizione tardiva rispetto al termine di legge.
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Opposizione tardiva compenso: il ‘visto’ sul fascicolo vale notifica
La Procura della Repubblica presenta un'opposizione tardiva liquidazione compenso a un avvocato, quasi due anni dopo il provvedimento. Sostiene di non aver mai ricevuto una notifica formale. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'annotazione 'visto PM' (visto dal Pubblico Ministero) sul fascicolo processuale è una forma di comunicazione valida. Essa dimostra l'effettiva conoscenza del provvedimento e fa scattare il termine di 30 giorni per l'opposizione. Spetta a chi si oppone dimostrare di aver avuto conoscenza del provvedimento in un momento successivo per cause non imputabili. Di conseguenza, l'opposizione è stata correttamente dichiarata inammissibile perché presentata fuori tempo massimo.
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Patrocinio a spese dello Stato: termini di opposizione
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica contro un decreto di liquidazione compensi nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva già dichiarato tardiva l'opposizione, rilevando che nel fascicolo era presente l'annotazione 'al visto PM' risalente a oltre un anno prima della contestazione. La Suprema Corte ha ribadito che tale annotazione equivale a una conoscenza effettiva del provvedimento, rendendo irrilevanti eventuali difficoltà organizzative dell'ufficio. Inoltre, è stato applicato il termine semestrale di decadenza previsto per i provvedimenti decisori, determinando il rigetto definitivo dell'impugnazione.
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Patrocinio a spese dello Stato: termini di opposizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla liquidazione dei compensi per il Patrocinio a spese dello Stato. Il provvedimento chiarisce che l'opposizione deve essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza effettiva dell'atto, che può avvenire anche tramite il visto per presa visione del fascicolo. Nel caso di specie, l'impugnazione era tardiva poiché presentata oltre un anno dopo tale conoscenza. La Corte ha inoltre ribadito l'applicabilità del termine semestrale ex art. 327 c.p.c. a tutti i provvedimenti decisori.
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Patrocinio a spese dello Stato: termini impugnazione
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Procura contro un decreto di liquidazione dei compensi nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è stato giudicato tardivo poiché proposto oltre un anno dopo la presa visione del fascicolo. La Suprema Corte ha chiarito che la conoscenza effettiva del provvedimento, attestata dal visto per presa visione, fa decorrere i termini per l'opposizione, rendendo irrilevanti eventuali difficoltà organizzative interne dell'ufficio ricorrente.
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Patrocinio a spese dello Stato: termini opposizione
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Procura contro un decreto di liquidazione compensi relativo al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva già rilevato la tardività dell'opposizione, poiché l'ufficio aveva preso visione del fascicolo oltre un anno prima della contestazione. La Suprema Corte ha ribadito che la presa visione equivale alla conoscenza legale dell'atto e che, in ogni caso, era ampiamente decorso il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione dei provvedimenti decisori.
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Patrocinio a spese dello Stato: termini di opposizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura contro un decreto di liquidazione dei compensi nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva precedentemente respinto l'opposizione poiché presentata oltre un anno dopo la presa visione del fascicolo da parte dell'ufficio. La Suprema Corte ha confermato che l'annotazione di visione equivale alla comunicazione ufficiale e che il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. si applica a tutti i provvedimenti con contenuto decisorio, rendendo tardiva ogni contestazione tardiva.
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Patrocinio a spese dello Stato: termini opposizione
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica contro la liquidazione dei compensi per il Patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è stato giudicato tardivo poiché depositato oltre un anno dopo l'apposizione del visto per presa visione sul fascicolo. La Suprema Corte ha ribadito che tale annotazione equivale alla conoscenza legale dell'atto. Inoltre, è stato chiarito che il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. si applica a tutti i provvedimenti decisori, incluse le opposizioni ai decreti di liquidazione.
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Patrocinio a spese dello Stato: i termini di ricorso
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un ufficio pubblico contro la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è stato giudicato tardivo poiché presentato oltre i termini di legge. La Corte ha rilevato che la presa visione del fascicolo equivale alla conoscenza legale dell'atto, facendo decorrere i termini per l'impugnazione nonostante la mancanza di una notifica formale.
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Patrocinio a spese dello Stato: termini impugnazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura contro un decreto di liquidazione dei compensi per il Patrocinio a spese dello Stato. Il provvedimento era stato impugnato oltre un anno dopo che l'ufficio aveva apposto il visto per presa visione sul fascicolo. La Corte ha chiarito che tale annotazione equivale alla conoscenza legale dell'atto, facendo decorrere il termine di 30 giorni per l'opposizione. Inoltre, è stato ribadito che il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c. si applica a tutti i provvedimenti con contenuto decisorio, inclusi quelli relativi ai compensi professionali.
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