La Procura della Repubblica ha contestato il decreto con cui il Tribunale ha liquidato il compenso all'avvocato difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'ufficio requirente ha proposto opposizione a distanza di quasi due anni, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione formale del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato tardiva la contestazione, rilevando che nel fascicolo compariva l'annotazione di trasmissione per il visto all'ufficio. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso promosso dalla Procura, ribadendo che la presa di conoscenza equipollente e il decorso dei termini perentori, compreso il termine decadenziale semestrale, precludono qualsiasi impugnazione tardiva del compenso liquidato.
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