Una società immobiliare ha ricevuto ingenti somme qualificate come caparra confirmatoria in un contratto preliminare di vendita. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'omessa fatturazione dell'imposta, ritenendo tali somme veri e propri acconti sul prezzo. La Corte di Cassazione ha confermato che, se la caparra viene imputata al prezzo finale in caso di regolare esecuzione del contratto, essa assume natura di acconto. Di conseguenza, la caparra confirmatoria e IVA diventano inscindibili ai fini dell'esigibilità immediata al momento del pagamento. La tardiva fatturazione, avvenuta solo anni dopo al momento del rogito definitivo, costituisce una violazione sostanziale poiché ha privato l'erario del gettito nei termini previsti, generando un danno finanziario per lo Stato sotto forma di ritardato incasso.
Continua »