Un Promissario Acquirente ha citato in giudizio il Promittente Venditore per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. L'Acquirente lamentava che il Venditore avesse taciuto l'esistenza di un vincolo urbanistico sull'immobile, chiedendo il risarcimento e il doppio della caparra. Il Venditore, invece, sosteneva che il vincolo fosse di natura pubblica e quindi conosciuto o conoscibile dall'Acquirente, accusandolo di inadempimento. I giudici di merito hanno dato ragione al Venditore, ritenendo il vincolo urbanistico di conoscenza presunta. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, rigettando il ricorso dell'Acquirente e stabilendo che il Venditore poteva legittimamente trattenere la caparra.
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