Una lavoratrice, impiegata come informatore scientifico, ha contestato la cessione del proprio ramo d'azienda da parte della società datrice di lavoro a un'altra impresa, ritenendola fittizia. Tuttavia, la dipendente aveva precedentemente firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale. Con questo accordo, a fronte di una somma di denaro, la lavoratrice rinunciava a qualsiasi futura pretesa verso la società cedente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno stabilito che il verbale di conciliazione firmato in sede protetta è pienamente valido e inoppugnabile. Questo accordo preclude definitivamente la possibilità di contestare la cessione del ramo d'azienda o di richiedere il reintegro nel posto di lavoro originario. Vince l'azienda datrice di lavoro, che non deve riassumere la dipendente né risarcirla.
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