Una società proponeva un'offerta irrevocabile per l'acquisto di un ramo d'azienda di un fallimento. Il curatore avviava una vendita competitiva fallimentare, ma successivamente prorogava il termine per presentare offerte migliorative. La società impugnava la proroga, ma nel frattempo partecipava alla gara e si aggiudicava l'azienda. Ciononostante, ricorreva in Cassazione contro la decisione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La proroga dei termini è un provvedimento puramente ordinatorio e organizzativo, privo dei caratteri di decisorietà e definitività sui diritti soggettivi dell'offerente. Di conseguenza, non è impugnabile con ricorso straordinario.
Continua »