La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una multinazionale in merito a contestazioni di Transfer pricing. L'Ufficio aveva contestato l'acquisto di apparecchiature a prezzi superiori al valore normale, ma i giudici di merito hanno ritenuto l'analisi dei comparabili dell'Agenzia carente e criticabile. Durante il giudizio, l'Amministrazione ha annullato in autotutela una parte dell'accertamento relativa all'ammortamento dell'avviamento, portando alla cessazione della materia del contendere su quel punto. Per la parte residua, la Suprema Corte ha confermato che la motivazione della sentenza d'appello, pur recependo le tesi della difesa, era valida e non apparente, ribadendo che la valutazione dei fatti e dei campioni di comparazione spetta ai giudici di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
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