I Lavoratori hanno richiesto al proprio datore di lavoro attuale il pagamento integrale di un'indennità una tantum a copertura di 44 mesi di vuoto contrattuale. L'Azienda ha contestato la richiesta, sostenendo di dover pagare solo in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestati alle proprie dipendenze, escludendo i periodi lavorati presso precedenti appaltatori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che l'indennità di vacanza contrattuale è strettamente legata alla prestazione lavorativa effettiva. Di conseguenza, non è corretto addebitare l'intero importo all'ultimo datore di lavoro per i periodi in cui il dipendente ha lavorato altrove, salvo diversi accordi collettivi specifici. La domanda dei lavoratori è stata quindi rigettata.
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