L'Imputato è stato condannato per contraffazione di marchi di note case automobilistiche, applicati su abbigliamento, profilati in alluminio, mazze da baseball e adesivi. La Cassazione ha confermato la condanna, rigettando il suo ricorso. La Corte ha chiarito che il reato di contraffazione tutela la fede pubblica, ovvero la fiducia dei consumatori nell'autenticità dei marchi. Per i marchi celebri, la confondibilità si estende anche a prodotti diversi. L'Imputato non ha dimostrato la mancata registrazione dei marchi nei settori merceologici contestati, né ha provato di aver agito in buona fede, rendendo il suo errore sulla legge penale non scusabile. L'Imputato dovrà pagare le spese processuali e rimborsare l'Azienda Produttrice.
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