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Art. 2014 Codice Penale

6 provvedimenti

Indennità una tantum: paga il nuovo datore di lavoro o il vecchio?
Un lavoratore, passato a una nuova azienda in un cambio di appalto, ha richiesto il pagamento dell'intera indennità una tantum per un periodo di 44 mesi di vacanza contrattuale. Tuttavia, aveva lavorato per la nuova azienda solo per una parte di quel tempo. L'azienda si è rifiutata di pagare per il periodo in cui il lavoratore era dipendente di precedenti appaltatori. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, stabilendo che l'indennità una tantum è legata alla prestazione lavorativa. Pertanto, il nuovo datore di lavoro è tenuto a pagare solo la quota corrispondente ai mesi di servizio effettivamente prestati alle sue dipendenze. La richiesta del lavoratore è stata respinta.
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Indennità una tantum: l’ultimo datore di lavoro non paga per tutti
Un lavoratore ha chiesto al suo attuale datore di lavoro il pagamento dell'intera indennità una tantum per un periodo di 44 mesi di vacanza contrattuale, anche per i periodi in cui lavorava per altre aziende appaltatrici. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda. Ha stabilito che l'indennità una tantum è legata alla prestazione lavorativa e deve essere pagata da ciascun datore di lavoro solo in proporzione ai mesi di servizio prestati alle sue dipendenze. L'ultimo datore di lavoro non è obbligato a coprire i periodi precedenti, in assenza di un vincolo di solidarietà o di un accordo specifico. La richiesta del lavoratore è stata quindi respinta.
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Pagamento una tantum: datore nuovo non paga per il vecchio
Un lavoratore, assunto in seguito a un cambio di appalto per la pulizia di convogli ferroviari, ha chiesto al nuovo datore di lavoro il pagamento una tantum per l'intero periodo di vacanza contrattuale. Tuttavia, il lavoratore aveva prestato servizio per la nuova azienda solo per una parte di quel periodo. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: il nuovo datore è obbligato a corrispondere l'indennità solo in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati alle sue dipendenze. Il pagamento una tantum è legato alla prestazione lavorativa e non può essere addossato interamente all'ultimo datore di lavoro, che quindi vince la causa.
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Indennità vacanza contrattuale: il nuovo datore non paga il passato
Un lavoratore, passato a una nuova azienda a seguito di un cambio di appalto, ha chiesto a quest'ultima il pagamento dell'intera indennità di vacanza contrattuale. Tale indennità copriva un periodo di 44 mesi, durante il quale il dipendente aveva lavorato solo in parte per la nuova società. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda. Ha stabilito che l'indennità di vacanza contrattuale deve essere pagata solo in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati per il datore di lavoro attuale. Non esiste un obbligo per la nuova azienda di coprire i periodi di lavoro svolti presso i precedenti datori, salvo diversa previsione contrattuale. Vince quindi il principio di proporzionalità.
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Indennità una tantum: il nuovo datore non paga per il passato
Un lavoratore, passato a una nuova azienda a seguito di un cambio di appalto, ha richiesto il pagamento dell'intera indennità una tantum per coprire 44 mesi di vacanza contrattuale. La nuova azienda, però, lo aveva assunto solo per una parte di quel periodo. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave: l'indennità una tantum è strettamente legata alla prestazione lavorativa. Di conseguenza, il nuovo datore di lavoro è obbligato a pagare solo la quota proporzionale ai mesi di servizio effettivo del dipendente presso la propria azienda. Il lavoratore ha quindi perso la causa, poiché la sua richiesta per l'intero importo è stata respinta.
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Indennità una tantum: il nuovo datore non paga per il vecchio
Un lavoratore, assunto da una nuova azienda a seguito di un cambio di appalto, ha chiesto il pagamento dell'intera indennità una tantum prevista dal nuovo contratto collettivo per coprire un lungo periodo di vacanza contrattuale. La Corte di Cassazione ha stabilito che il nuovo datore di lavoro non è tenuto a pagare per i periodi in cui il dipendente lavorava per la precedente azienda. L'indennità una tantum deve essere ripartita 'pro quota', ovvero ogni datore di lavoro è responsabile solo per i mesi di servizio effettivo prestati dal lavoratore alle proprie dipendenze. La richiesta del lavoratore è stata quindi respinta.
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