Un lavoratore, passato a una nuova azienda a seguito di un cambio di appalto, ha richiesto il pagamento dell'intera indennità una tantum per coprire 44 mesi di vacanza contrattuale. La nuova azienda, però, lo aveva assunto solo per una parte di quel periodo. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave: l'indennità una tantum è strettamente legata alla prestazione lavorativa. Di conseguenza, il nuovo datore di lavoro è obbligato a pagare solo la quota proporzionale ai mesi di servizio effettivo del dipendente presso la propria azienda. Il lavoratore ha quindi perso la causa, poiché la sua richiesta per l'intero importo è stata respinta.
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