L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società immobiliare e dei suoi soci per omessa dichiarazione di ricavi derivanti dalla vendita di immobili. Il fisco ha rideterminato il valore delle compravendite basandosi sull'importo dei mutui richiesti dagli acquirenti, presumendo la successiva distribuzione utili extrabilancio ai soci della società a ristretta base partecipativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei soci superstiti (alcuni hanno aderito alla definizione agevolata), confermando la legittimità dell'accertamento. La Corte ha stabilito che l'importo del mutuo, superiore al prezzo dichiarato, costituisce una valida presunzione semplice di maggior corrispettivo. Inoltre, per le società a ristretta base, si presume la distribuzione ai soci dei maggiori utili non contabilizzati, i quali vanno tassati interamente senza le agevolazioni previste per i dividendi ufficiali.
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