I Promissari Acquirenti hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare con L'Azienda Venditrice. A causa della mancata presentazione di quest'ultima davanti al notaio, gli acquirenti hanno richiesto l'esecuzione in forma specifica del contratto e il risarcimento dei danni per il ritardo. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha escluso il risarcimento per vizio di ultrapetizione. Durante il giudizio di Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole. Di conseguenza, I Promissari Acquirenti hanno depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza alcuna condanna alle spese processuali.
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