Un coltivatore confinante ha esercitato il diritto di riscatto agrario su un fondo rustico venduto a un terzo acquirente. Il Tribunale ha inizialmente respinto la domanda per mancata prova dei requisiti dimensionali del fondo. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, accertando la sussistenza di tutti i requisiti di legge, inclusa la mancata vendita di terreni nel biennio precedente, provata tramite testimoni. L'acquirente ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando vizi procedurali e una scorretta valutazione delle prove. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d'appello. La Suprema Corte ha chiarito che la prova della mancata vendita di terreni può essere fornita anche tramite testimoni e che il giudice d'appello non è incorso in ultrapetizione. Vince il coltivatore confinante, che ottiene la proprietà del terreno pagando il prezzo stabilito.
Continua »