Un Acquirente ha citato in giudizio un Venditore e un'agenzia per un presunto inadempimento contrattuale relativo alla vendita di un immobile con vincoli non dichiarati. L'Acquirente chiedeva il legittimo esercizio del suo recesso dal preliminare e la restituzione del doppio della caparra confirmatoria. Il Venditore, a sua volta, ha esercitato il recesso per il mancato rispetto del termine di stipula da parte dell'Acquirente. Il Tribunale aveva condannato il Venditore, ma la Corte d'Appello ha annullato la condanna per ultrapetizione. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Acquirente, stabilendo che il giudice può valutare l'inadempimento complessivo delle parti anche se le specifiche motivazioni non sono identiche a quelle inizialmente dedotte, purché petitum e causa petendi rimangano invariati. La sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione del recesso dal preliminare.
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