La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino contro un ordine di demolizione, il quale richiedeva un condono edilizio per un immobile abusivo. La Corte ha stabilito che i requisiti temporali non erano stati rispettati, poiché l'opera non era ultimata entro il termine di legge del 31.12.1993. Inoltre, la costruzione era proseguita in violazione di un precedente sequestro, rendendo inapplicabili le norme di favore. È stato ribadito che, in aree con vincolo paesaggistico, il silenzio della Soprintendenza equivale a un diniego (silenzio-rifiuto).
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