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Art. 31 L. 47/1985

6 provvedimenti

Condono edilizio e Demolizione: La Cassazione annulla per presunzioni
Due cittadini hanno costruito abusivamente. Sono stati condannati e hanno ricevuto un ordine di demolizione. Hanno ottenuto un condono edilizio dal Comune. Il giudice dell'esecuzione ha però rifiutato di revocare l'ordine di demolizione, dubitando che l'opera fosse completa entro la data limite del 31.12.1993. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che il giudice aveva basato il suo rifiuto su semplici presunzioni, senza un'adeguata verifica dei fatti e ignorando prove che indicavano il completamento del manufatto entro i termini per il condono edilizio. La Cassazione ha rinviato il caso per un nuovo esame.
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Revoca dell’ordine di demolizione negata per abuso non condonabile
Gli eredi di un costruttore condannato per abusivismo hanno chiesto la revoca dell'ordine di demolizione di un intero fabbricato. I richiedenti hanno presentato quattro domande di condono separate per eludere il limite massimo di volumetria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'edificio abusivo costituisce un complesso unitario e non può essere frazionato artificiosamente per rientrare nella sanatoria. Inoltre, i ricorrenti non hanno provato l'ultimazione dei lavori al rustico entro la data limite di legge. L'immobile deve essere integralmente abbattuto.
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Condono edilizio: il tetto in lamiera non evita la demolizione
Un acquirente ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sostenendo di aver ottenuto un condono edilizio. Tuttavia, i giudici hanno accertato che alla data limite del 31 dicembre 1993 la struttura consisteva solo in un'intelaiatura metallica coperta da lamiere, priva di pareti esterne e di un tetto definitivo. La Corte di Cassazione ha confermato che il condono edilizio è illegittimo se mancano i requisiti di ultimazione dell'opera al rustico entro i termini di legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile: l'ordine di demolizione resta pienamente valido e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Condono edilizio tardivo: il permesso non ferma la demolizione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'usufruttuaria contro l'ordine di demolizione di un immobile abusivo a Ischia. La donna sosteneva di aver ottenuto un permesso di costruire in sanatoria nel 2014. Tuttavia, i giudici hanno confermato l'inefficacia del titolo edilizio per due motivi: le opere non erano state completate entro la scadenza di legge del 1983 e la richiesta di riesame era un chiaro caso di condono edilizio tardivo. La legge imponeva infatti un termine perentorio, scaduto nel 1997, per chiedere la rideterminazione della sanatoria. Di conseguenza, il permesso rilasciato dal Comune è stato dichiarato illegittimo e l'ordine di demolizione è rimasto valido, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
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Condono edilizio vs demolizione: quando la sanatoria è nulla
Il caso riguarda un privato cittadino che si è opposto all'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sostenendo di aver ottenuto dal Comune un regolare condono edilizio. Il Tribunale ha tuttavia disapplicato la sanatoria comunale, rilevando che i lavori di ampliamento di 27 metri quadri erano stati completati nelle parti essenziali (come il solaio di copertura) solo nel 1997, ben oltre la scadenza di legge fissata al 31 dicembre 1993. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, respingendo il ricorso del proprietario. I giudici hanno chiarito che la norma di favore che estende il condono edilizio alle opere non ultimate a causa di un sequestro si applica solo alle strutture già realizzate al momento del blocco e alle rifiniture strettamente necessarie, e non a nuovi ampliamenti strutturali eseguiti successivamente.
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Condono edilizio: no alla sanatoria se il frazionamento è finto
Un proprietario ha impugnato l'ordine di demolizione di una palazzina abusiva, sostenendo di aver ottenuto sei titoli di sanatoria grazie al frazionamento dell'immobile in sei appartamenti concessi in comodato ai familiari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'illegittimità dei permessi comunali. I giudici hanno chiarito che il condono edilizio non può essere ottenuto aggirando il limite volumetrico di 750 metri cubi tramite la fittizia suddivisione di un unico edificio tra parenti sprovvisti di un reale titolo di proprietà o di un contratto che li autorizzasse a compiere i lavori. Di conseguenza, l'ordine di demolizione resta pienamente valido ed efficace.
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