Il Tribunale di Sorveglianza ha negato l'affidamento in prova al servizio sociale a un condannato, ritenendolo socialmente pericoloso. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver avviato un'attività lavorativa in un'altra regione e che i suoi contatti con soggetti pregiudicati fossero del tutto occasionali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che il condannato ha nascosto ai servizi sociali alcuni procedimenti penali pendenti, ha violato le norme anti-Covid e ha commesso un furto. Inoltre, non vi era alcuna prova ufficiale del suo impiego lavorativo presso l'INPS. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato il diniego della misura alternativa, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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