Il Tribunale di Ravenna revocava la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata a un condannato per reati di droga, a causa della sua totale irreperibilità e del conseguente inadempimento delle prescrizioni. Il condannato ricorreva in Cassazione, lamentando di aver svolto duecento ore di attività prima del passaggio in giudicato della sentenza e deducendo un ricovero ospedaliero come legittimo impedimento. La Suprema Corte ha rigettato i motivi sull'inadempimento, confermando che spetta al condannato attivarsi presso l'UEPE una volta ricevuta la notifica. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che la revoca comporta il ripristino della sola pena residua. Di conseguenza, ha annullato l'ordinanza limitatamente al calcolo della pena da espiare, rinviando al Tribunale per valutare lo scomputo delle ore di lavoro già prestate.
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