La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una dipendente di un'azienda sanitaria, impiegata come turnista, che richiedeva il riconoscimento dei Permessi Legge 104 calcolati sull'effettiva durata del turno giornaliero anziché su un orario teorico di 6 ore. L'azienda sosteneva l'esistenza di un limite massimo di 18 ore mensili. La Suprema Corte ha confermato la decisione d'appello, stabilendo che, in mancanza di una norma contrattuale che preveda la fruizione frazionata, il beneficio deve coprire l'intera giornata lavorativa, indipendentemente dalla durata del turno (anche se superiore alle 6 ore), rendendo inapplicabile il limite orario forfettario.
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