Festività infrasettimanali: la gestione delle ferie per i turnisti
Le festività infrasettimanali rappresentano un tema complesso nella gestione del personale, specialmente per chi opera in regime di turnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra diritto al riposo festivo e obbligo di prestazione lavorativa per i dipendenti pubblici.
Il caso delle festività infrasettimanali non lavorate
La controversia nasce dal ricorso di alcuni agenti di polizia locale contro un’Amministrazione Provinciale. I lavoratori contestavano la decisione del datore di lavoro di imputare a ferie le giornate coincidenti con festività infrasettimanali in cui, pur essendo di turno, non avevano prestato servizio. Secondo i ricorrenti, tale operato violava il diritto alla fruizione delle festività garantito dalla legge.
La distinzione tra lavoro ordinario e straordinario
Il cuore della questione risiede nella qualificazione della prestazione resa dal turnista. La Corte ha stabilito che, per chi lavora su turni funzionali alla continuità del servizio, ogni giorno della settimana è potenzialmente lavorativo. La prestazione resa durante le festività infrasettimanali non è considerata lavoro straordinario, ma rientra nel normale orario di lavoro, compensato da un’indennità specifica prevista dal CCNL di comparto.
Il regime delle assenze per i turnisti
Poiché per il turnista il giorno festivo è equiparato a un giorno feriale sotto il profilo dell’obbligo di presenza, qualsiasi assenza deve essere giustificata. Se il turno cade in una festività e il dipendente non lavora, l’amministrazione può legittimamente scalare un giorno dal monte ferie. Questo principio si applica sia quando l’assenza è richiesta dal lavoratore, sia quando deriva da una scelta organizzativa del datore di lavoro, purché comunicata con congruo anticipo.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sull’interpretazione sistematica del CCNL Enti Locali. L’art. 22, comma 5, prevede un’indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario, inclusa la prestazione in giorni festivi. Non trova quindi applicazione l’art. 24, che riguarda invece le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro. La natura onnicomprensiva dell’indennità di turno esclude che il lavoratore possa pretendere ulteriori riposi compensativi per le festività lavorate o, specularmente, l’esenzione dall’imputazione a ferie per quelle non lavorate.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha ribadito che la disciplina delle assenze per i turnisti segue le regole ordinarie. La mancata prestazione nel giorno di turno coincidente con una festività infrasettimanale comporta la riduzione dell’orario dovuto, che deve essere necessariamente compensata dall’istituto delle ferie. Tale prassi non viola i principi di correttezza e buona fede, in quanto il lavoratore è messo in condizione di conoscere preventivamente la propria turnazione e l’eventuale collocazione in ferie d’ufficio per ragioni organizzative.
Il datore di lavoro può mettere in ferie un turnista durante una festività?
Sì, se il turno cade in una festività infrasettimanale e il servizio non viene prestato per ragioni organizzative, l’assenza può essere imputata a ferie.
Come viene pagato il lavoro del turnista nei giorni festivi?
Il lavoro è remunerato come prestazione ordinaria ma con l’aggiunta di una specifica indennità di turno che compensa interamente il disagio festivo.
Il turnista può richiedere il riposo compensativo per la festività lavorata?
No, l’indennità di turno ha funzione onnicomprensiva e sostituisce il diritto al riposo compensativo previsto per chi lavora fuori dal normale orario.