Responsabilità oggettiva per danni da fauna selvatica: la Cassazione fa chiarezza
Il tema della responsabilità oggettiva per i danni causati dagli animali selvatici è tornato al centro del dibattito giuridico con una recente ordinanza della Corte di Cassazione. La questione riguarda la tutela dei cittadini che subiscono lesioni a causa di specie protette, come i grandi carnivori, e i criteri con cui gli enti pubblici devono rispondere di tali eventi.
I fatti e il contesto del contenzioso
Un escursionista, mentre era impegnato nella ricerca di funghi in una zona boschiva, è stato aggredito da un orso riportando lesioni personali. Il danneggiato ha agito in giudizio contro l’ente territoriale competente, sostenendo che l’animale faceva parte di un progetto di ripopolamento e che l’ente non avesse adottato le misure necessarie a garantire la sicurezza. Sebbene il Tribunale avesse inizialmente accolto la domanda, la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo l’aggressione un evento eccezionale e imprevedibile, escludendo quindi la colpa dell’amministrazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, affermando un principio fondamentale: ai danni causati dalla fauna selvatica protetta si applica il regime della responsabilità oggettiva previsto dall’articolo 2052 del Codice Civile. Questo significa che non è necessario dimostrare la colpa dell’ente pubblico. Poiché la fauna selvatica è considerata patrimonio indisponibile dello Stato e le funzioni di gestione sono delegate alle Regioni o alle Province autonome, queste ultime sono equiparate ai proprietari o utilizzatori degli animali.
Il riparto dell’onere della prova
Secondo la Corte, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso di causa tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo. Spetta invece all’ente pubblico fornire la prova liberatoria. Tale prova non consiste nella semplice assenza di colpa, ma nella dimostrazione del caso fortuito. L’ente deve cioè provare che la condotta dell’animale sia stata del tutto eccezionale, imprevedibile e inevitabile, sfuggendo a ogni possibile controllo nonostante l’adozione delle migliori misure di gestione.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la responsabilità oggettiva si fonda sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale e non sul dovere di custodia. Poiché le specie protette rientrano nel patrimonio pubblico per finalità di tutela ambientale, l’ente che gestisce il territorio ne assume il rischio. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta errata perché si era concentrata sulla mancanza di colpa generica dell’ente, anziché verificare se l’amministrazione avesse fornito la prova rigorosa di un evento esterno e imprevisto capace di interrompere il nesso causale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la tutela del cittadino è prevalente rispetto alle difficoltà gestionali della fauna selvatica. Gli enti territoriali non possono limitarsi a una gestione passiva, ma devono dimostrare di aver fatto tutto il possibile, secondo criteri di massima diligenza, per prevenire rischi prevedibili. Per i cittadini, questo orientamento semplifica l’accesso al risarcimento, spostando l’attenzione dalla colpa dell’amministrazione alla natura oggettiva del rischio creato dalla presenza di animali selvatici protetti sul territorio.
Chi è responsabile per l’attacco di un animale selvatico protetto?
La responsabilità ricade sulla Regione o sulla Provincia autonoma a cui è delegata la gestione della fauna, in quanto essa fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Cosa deve provare il cittadino per essere risarcito?
Il cittadino deve dimostrare il nesso causale, ovvero che il danno subito è stato causato direttamente dal comportamento dell’animale selvatico.
L’ente pubblico può evitare di pagare il risarcimento?
Sì, ma solo se fornisce la prova del caso fortuito, dimostrando che l’evento era del tutto imprevedibile, eccezionale e inevitabile nonostante una corretta gestione del territorio.