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Trattato Bilaterale

7 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un accordo formale e vincolante stipulato tra due Stati sovrani che regola specifici ambiti delle loro relazioni, come in questo caso la cooperazione in materia di estradizione.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Termini e validità della misura cautelare per estradizione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di una persona arrestata in Italia su mandato internazionale per gravi reati commessi all'estero. La difesa chiedeva la revoca della custodia in carcere per la scadenza dei termini del codice penale italiano. I giudici hanno confermato che i trattati bilaterali prevalgono sul diritto interno e prevedono termini più ampi rispetto alla disciplina generale. Tuttavia, poiché il termine previsto dal trattato internazionale risultava decorso durante il giudizio, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello. I giudici di merito dovranno verificare la sussistenza di proroghe o cause speciali per stabilire se la misura cautelare per estradizione sia ancora valida o debba essere revocata con immediata liberazione.
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Estradizione verso paesi extra UE: stop alla consegna diretta
La Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte di appello di Genova che aveva disposto la consegna di un cittadino straniero al Marocco per il reato di contraffazione di banconote. I giudici di merito hanno commesso un grave errore procedurale, applicando la disciplina del mandato di arresto europeo (valida solo all'interno dell'Unione Europea) anziché le regole sull'estradizione verso paesi extra UE previste dalla convenzione bilaterale tra Italia e Marocco del 1971. Inoltre, la Corte d'appello ha omesso di valutare le condizioni di detenzione e il trattamento sanzionatorio nel paese richiedente, ignorando le richieste del Procuratore generale. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, disponendo un nuovo giudizio.
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Tassazione dei dividendi esteri: fondi USA battono il fisco
Un fondo di investimento statunitense ha contestato il rifiuto del fisco italiano di rimborsare parte delle ritenute subite sui dividendi azionari tra il 2007 e il 2010. Il fondo ha subito una tassazione del 15%, mentre i fondi italiani pagavano solo il 12,5% o il 5%. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo estero, stabilendo che la tassazione dei dividendi esteri non può essere più penalizzante rispetto a quella applicata ai fondi nazionali. Questo trattamento differenziato viola il principio europeo della libera circolazione dei capitali, che si applica anche ai paesi extra-UE. Di conseguenza, i giudici hanno annullato la decisione precedente, riconoscendo il potenziale diritto al rimborso.
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Tassazione dei dividendi esteri: Cassazione contro la disparità
Un fondo d'investimento statunitense ha contestato la tassazione dei dividendi esteri subita in Italia tra il 2007 e il 2010. Al fondo era stata applicata una ritenuta del 15%, mentre i fondi italiani pagavano un'imposta sostitutiva del 12,5% sui risultati di gestione. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso della differenza, decisione inizialmente confermata dai giudici d'appello sulla base di una presunta legittimità dei trattati internazionali. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del fondo estero. I giudici hanno stabilito che la differenza di trattamento viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio per ricalcolare il rimborso spettante al fondo straniero.
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Fondi USA contro fisco: vince la libera circolazione dei capitali
Un fondo d'investimento statunitense ha contestato la ritenuta del 15% applicata sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2010. Il Fondo ha chiesto il rimborso del maggior tributo pagato rispetto ai fondi italiani, soggetti a un'imposta sostitutiva più favorevole del 12,5%. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione e il rigetto dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fondo. La Corte ha stabilito che la disparità di trattamento viola il principio di libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE). I trattati internazionali non creano una presunzione di legittimità fiscale se contrastano con il diritto dell'Unione Europea. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per ricalcolare il rimborso spettante al Fondo estero.
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Tassazione dei dividendi esteri: stop alle discriminazioni
Un fondo comune di investimento con sede negli Stati Uniti ha richiesto il rimborso delle ritenute del 15% applicate sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2009. Il fondo ha denunciato una discriminazione rispetto ai fondi italiani, soggetti a un'aliquota inferiore del 12,5%, in violazione della libera circolazione dei capitali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la tassazione dei dividendi esteri non può essere più gravosa di quella interna. I giudici hanno chiarito che il limite del 15% previsto dal trattato bilaterale è solo un tetto massimo e non impedisce l'applicazione di aliquote inferiori per evitare disparità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Estradizione e ne bis in idem: i limiti del principio
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di concedere l'estradizione di un cittadino verso gli Stati Uniti per reati per i quali era già stato condannato e aveva scontato la pena in Svizzera. La Corte ha stabilito che il principio del 'ne bis in idem' (divieto di doppio processo), secondo il trattato bilaterale Italia-USA, impedisce l'estradizione solo se la condanna precedente è stata emessa dallo Stato richiesto (l'Italia), e non da uno Stato terzo come la Svizzera. La non appartenenza della Svizzera all'Unione Europea è risultata decisiva per escludere l'applicazione delle più ampie garanzie previste dal diritto comunitario.
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