Una coppia di acquirenti chiede a una compagnia di garanzia la restituzione degli acconti versati a un costruttore fallito. La compagnia si oppone, invocando una clausola contrattuale che spostava la competenza dal tribunale degli acquirenti a quello di Roma. La Cassazione dà ragione agli acquirenti, ribadendo che la clausola è vessatoria. Spetta all'azienda, e non al cliente, dimostrare con prove concrete che la deroga al foro del consumatore è stata oggetto di una trattativa individuale, seria ed effettiva. Una semplice dichiarazione prestampata nel contratto non è sufficiente. Viene così confermata la tutela rafforzata del foro del consumatore.
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