La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un garante che contestava un decreto ingiuntivo emesso per un debito societario. Il ricorrente invocava la tutela del consumatore e la nullità fideiussione ABI per violazione delle norme antitrust, chiedendo la liberazione dal debito per decadenza del creditore. La Suprema Corte ha chiarito che la qualifica di consumatore si valuta al momento della firma del contratto: avendo firmato come amministratore della società, il garante agiva per scopi professionali. Inoltre, sebbene la nullità delle clausole anticoncorrenziali sia rilevabile d'ufficio, la conseguente eccezione di decadenza del creditore è un'eccezione in senso stretto. Pertanto, non essendo stata sollevata tempestivamente nel giudizio di primo grado, la richiesta è stata dichiarata inammissibile. Il garante è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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