Una recente ordinanza della Cassazione stabilisce che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, l'intermediario finanziario è direttamente responsabile della restituzione delle "commissioni proprie", ovvero quelle percepite per la propria attività, anche se ha agito come rappresentante di altre società. La Corte ha chiarito che per queste specifiche commissioni, l'intermediario non può scaricare la responsabilità sulla società mandante, dovendo rispondere in prima persona della loro mancata restituzione proporzionale.
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