Il caso riguarda un trasportatore condannato per il reato di trasporto abusivo di rifiuti. L'imputato sosteneva di svolgere una semplice attività di raccolta ambulante di rottami ferrosi, per la quale possedeva regolare autorizzazione. Tuttavia, le indagini della polizia giudiziaria hanno accertato che l'attività veniva svolta in forma organizzata, utilizzando un deposito non autorizzato per lo stoccaggio e il trattamento dei materiali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del trasportatore. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla natura di rifiuto e sulle modalità concrete della condotta spetta esclusivamente al giudice di merito. Di conseguenza, la Cassazione non può rivalutare le prove se la motivazione della sentenza precedente è logica e priva di vizi giuridici.
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