Un condominio cita in giudizio l'impresa costruttrice per gravi vizi dell'immobile. L'impresa, a sua volta, chiama in causa il progettista e direttore dei lavori chiedendo di essere manlevata. La Cassazione chiarisce la distinzione tra la responsabilità dell'appaltatore verso il committente (ex art. 1669 c.c.) e quella, di natura contrattuale, nei confronti del progettista. La Suprema Corte rigetta i ricorsi, confermando la ripartizione della responsabilità e la condanna in solido, e spiegando perché i termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1669 c.c. non si applicano al rapporto interno tra costruttore e professionista.
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