Una lavoratrice, dopo la cessione dell'azienda per cui lavorava, continuava il rapporto con la nuova società. Successivamente, la sua ex azienda veniva dichiarata fallita. La lavoratrice chiedeva quindi all'INPS il pagamento del TFR maturato prima della cessione, tramite il Fondo di Garanzia TFR. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'INPS, stabilendo un principio importante: il Fondo interviene solo se è insolvente il datore di lavoro attuale al momento in cui il TFR diventa esigibile. In caso di cessione, il lavoratore è già tutelato dalla responsabilità solidale della nuova azienda, che deve farsi carico anche dei debiti pregressi. Pertanto, la richiesta verso l'INPS è stata respinta.
Continua »