Un lavoratore, dopo il fallimento del datore di lavoro, ha chiesto al Fondo di Garanzia il pagamento integrale del TFR. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, stabilendo che un precedente pagamento, indicato in busta paga come acconto TFR, costituisce una valida e vincolante imputazione pagamento TFR. La normativa speciale del diritto del lavoro prevale sulle regole civilistiche generali, impedendo al lavoratore di richiedere nuovamente la stessa somma al Fondo.
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