L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società immobiliare la qualifica di società di comodo per l'anno d'imposta 2013, avendo questa fallito il test di operatività. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla contribuente, ritenendo giustificati i bassi ricavi a causa di una precedente scissione societaria e della percezione di canoni di locazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che il mancato superamento del test di operatività genera una presunzione di non operatività. Spetta esclusivamente al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando situazioni oggettive e straordinarie, indipendenti dalla sua volontà, che hanno reso impossibile raggiungere i ricavi minimi previsti dalla legge. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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