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Termini D'Uso

26 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Si riferisce a pagamenti di beni e servizi effettuati secondo le modalità e le tempistiche normali e consuete nel contesto di uno specifico rapporto commerciale o settore di mercato. Tali pagamenti sono esenti da revocatoria.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Revocatoria Fallimentare: La Cassazione sui Termini d’Uso Variabili
Una società (il Creditore) ha contestato la **revocatoria fallimentare pagamenti** ricevuti da un'altra società (il Debitore) prima che quest'ultima fallisse. I pagamenti erano stati effettuati con una dilazione variabile, tra 90 e 110 giorni, rispetto ai 60 giorni indicati in fattura. I giudici di merito avevano negato che tali pagamenti potessero rientrare nei "termini d'uso" (prassi consolidate), rendendoli revocabili. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che una prassi di pagamenti con dilazione variabile, se stabile e accettata nel tempo, può configurare un "termine d'uso", esentando così i pagamenti dalla revocatoria. La causa tornerà alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Revocatoria fallimentare: pagare debiti vecchi costa il doppio
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società creditrice contro la sentenza che accoglieva la revocatoria fallimentare di alcuni pagamenti ricevuti. I pagamenti, pari a circa 34.000 euro, erano avvenuti nel periodo sospetto con modalità del tutto anomale, come accollo da parte di terzi, cambiali non pagate e cessioni di credito, per saldare vecchie forniture. La Corte ha confermato che la creditrice conosceva lo stato di insolvenza della debitrice, avendo essa stessa presentato istanza di fallimento contro di lei. Oltre alla perdita delle somme, la creditrice è stata condannata per responsabilità aggravata a causa dell'abuso dello strumento processuale, dovendo pagare pesanti sanzioni sia alla procedura fallimentare sia alla Cassa delle Ammende.
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Revocatoria fallimentare: i pagamenti anomali vanno restituiti
La Corte di Cassazione ha confermato la revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti da un'azienda, poi fallita, a favore del suo fornitore nei sei mesi precedenti il fallimento. Il fornitore invocava l'esenzione per i pagamenti effettuati nei "termini d'uso", sostenendo che i continui ritardi e l'uso di cambiali rinegoziate fossero ormai una prassi consolidata. I giudici hanno invece stabilito che i continui differimenti e le anomalie nei pagamenti non costituivano una prassi ordinaria, ma evidenziavano la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del fornitore, confermando l'obbligo di restituire le somme riscosse alla procedura fallimentare.
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Revocatoria fallimentare: pagamenti salvi contro i rimborsi
Il curatore di una concessionaria d'auto fallita ha avviato un'azione di revocatoria fallimentare contro una banca per recuperare oltre 327.000 euro di pagamenti eseguiti prima del fallimento. La banca si è difesa sostenendo che i pagamenti erano esenti perché effettuati nei termini d'uso commerciali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fallimento. I giudici hanno chiarito che i pagamenti eseguiti entro i termini previsti dal contratto sono sempre protetti da esenzione, anche se le parti avevano l'abitudine di pagare in anticipo. Inoltre, la Corte ha stabilito che nuove prove o fatti, come la risoluzione del contratto prima dei pagamenti, non possono essere introdotti tardivamente nel processo per contestare l'esenzione.
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Revocatoria fallimentare: quando il piano di rientro costa caro
Un ente debitore in amministrazione straordinaria ha promosso un'azione di revocatoria fallimentare contro una società fornitrice per recuperare un pagamento di 50.000 euro effettuato poco prima della dichiarazione di insolvenza. La società fornitrice si è difesa sostenendo che il pagamento rientrasse nei termini d'uso commerciali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società fornitrice. I giudici hanno chiarito che i pagamenti in ritardo non sono esenti da revocatoria fallimentare, a meno che non esista una prassi consolidata che li renda la normalità del rapporto. Inoltre, l'accettazione di un piano di rientro con forte sconto (saldo e stralcio) dimostra che la creditrice conosceva lo stato di insolvenza del debitore. La società fornitrice deve quindi restituire la somma ricevuta.
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Revocatoria fallimentare: la difesa tardiva costa caro
Una società creditrice ha impugnato la decisione che qualificava come eccezione in senso stretto l'esenzione da revocatoria fallimentare per i pagamenti effettuati nei termini d'uso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che spetta esclusivamente al creditore convenuto allegare e dimostrare tempestivamente la prassi commerciale derogatoria rispetto agli accordi scritti. Trattandosi di circostanze note solo alle parti, il giudice non può rilevarle d'ufficio. Di conseguenza, la società creditrice ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e a pesanti sanzioni pecuniarie per aver insistito in un ricorso palesemente infondato.
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Azione Revocatoria Fallimentare: Aeroporto perde e restituisce
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di azione revocatoria fallimentare contro una società di gestione aeroportuale. Una compagnia aerea, poi fallita, aveva pagato i diritti aeroportuali con sistematico ritardo. Il gestore aeroportuale si è difeso sostenendo che i ritardi fossero una prassi consolidata e che, in qualità di monopolista, non poteva rifiutare i servizi. La Corte ha respinto queste tesi, stabilendo che i ritardi costanti e i solleciti di pagamento non costituiscono 'termini d'uso' validi. Inoltre, ha affermato che anche un monopolista è soggetto all'azione revocatoria per tutelare la parità di trattamento tra tutti i creditori. Di conseguenza, la società aeroportuale è stata condannata a restituire le somme incassate.
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Crisi aerea: no alla revocatoria, pagamenti al fornitore salvi
Una compagnia aerea in amministrazione straordinaria ha tentato di recuperare i pagamenti effettuati a una società aeroportuale prima della crisi, attraverso un'azione revocatoria. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un importante principio sull'esenzione da revocatoria fallimentare. I giudici hanno chiarito che le leggi speciali, create per garantire la continuità operativa di aziende strategiche, proteggono tali pagamenti. Questi vengono considerati come se fossero parte di un piano di risanamento, rendendoli intoccabili. La finalità è evitare che il timore di una futura revocatoria blocchi i servizi essenziali e aggravi la crisi. La compagnia aerea ha perso la causa, mentre la società aeroportuale ha visto confermata la legittimità dei pagamenti ricevuti.
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Revocatoria fallimentare: pagamenti in ritardo ma tollerati salvi?
Una compagnia aerea in amministrazione straordinaria chiede la restituzione di somme pagate a una società di gestione aeroportuale. La società creditrice si difende sostenendo che i pagamenti, sebbene in ritardo rispetto al contratto, erano in linea con una prassi tollerata tra le parti. La Corte di Cassazione stabilisce un principio chiave sulla revocatoria fallimentare pagamenti: un ritardo sistematico e tollerato dal creditore può creare nuovi 'termini d'uso'. Questo trasforma un pagamento tardivo in un adempimento esatto, rendendolo non revocabile. La Corte ha quindi annullato la precedente decisione, rinviando la causa a un nuovo giudice per verificare se tale prassi si fosse effettivamente consolidata.
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Revocatoria Pagamenti Termini d’Uso: Prassi Salva il Fornitore
Un'azienda in amministrazione straordinaria ha tentato di recuperare oltre 3 milioni di euro pagati a un suo fornitore, sostenendo che i pagamenti erano avvenuti in ritardo rispetto agli accordi. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale sulla revocatoria pagamenti termini d'uso. Sebbene i pagamenti avessero un ritardo medio di pochi giorni, questa modalità era diventata una prassi costante e accettata tra le parti. Tale consuetudine ha creato nuovi 'termini d'uso' che rendono i pagamenti legittimi e non revocabili. La prassi commerciale consolidata prevale quindi sul termine originariamente pattuito, salvando il fornitore dalla restituzione delle somme.
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Fornitore pagato da azienda in crisi: l’azione revocatoria vince
Una compagnia aerea in amministrazione straordinaria agisce contro una società alberghiera per riavere quasi 20.000 euro pagati poco prima della dichiarazione di insolvenza. La Cassazione ha confermato la validità dell'azione revocatoria fallimentare. Secondo i giudici, la conoscenza dello stato di crisi da parte del fornitore (la cosiddetta 'scientia decoctionis') può essere provata tramite presunzioni, come la massiccia copertura mediatica della crisi aziendale. Essendo un fornitore abituale, la società alberghiera non poteva non sapere. Inoltre, il pagamento ricevuto con un notevole ritardo rispetto agli accordi non rientrava nei 'termini d'uso' e quindi non era esente da revoca. La società alberghiera ha dovuto restituire le somme.
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Pagamenti nei termini d’uso: salvi anche se in ritardo cronico
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sui pagamenti nei termini d'uso. Un'azienda fornitrice aveva ricevuto pagamenti da un cliente con ritardi costanti fino a 90 giorni. Quando il cliente è stato dichiarato insolvente, l'amministrazione ha chiesto la restituzione di quelle somme. La Cassazione ha dato ragione al fornitore, affermando che una prassi di pagamento tardivo, se consolidata e stabile nel tempo, crea nuovi 'termini d'uso' tra le parti. Questi pagamenti, pur se in ritardo rispetto al contratto, diventano normali e quindi non possono essere revocati. La semplice spedizione di solleciti di pagamento non è sufficiente a interrompere questa consuetudine.
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Revocatoria pagamenti termini d’uso: Prassi salva, ritardo no
Un'azienda fornitrice riceveva pagamenti da un cliente con ritardi costanti di circa 180 giorni. Dopo il fallimento del cliente, il curatore ha agito con una revocatoria fallimentare per riavere indietro alcuni pagamenti. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante sulla revocatoria pagamenti termini d'uso: la prassi consolidata di pagamenti ritardati può salvare il creditore, ma solo se i ritardi non sono 'anormali'. I pagamenti avvenuti con ritardi simili alla prassi (180 giorni) sono stati considerati validi. Quelli con ritardi eccessivi (oltre 230 giorni) sono stati invece revocati. Il fornitore ha perso il ricorso finale.
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Azione revocatoria: calcolo del periodo sospetto
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di azione revocatoria promossa da una procedura di amministrazione straordinaria contro una società fornitrice. Il punto centrale della decisione riguarda il calcolo del periodo sospetto: la Suprema Corte ha stabilito che tale periodo deve decorrere dalla data del decreto di ammissione alla procedura e non dal deposito della domanda. Sono stati inoltre confermati i criteri per la prova della conoscenza dell'insolvenza, basati su indizi gravi e concordanti, e l'irrilevanza delle prassi generali di settore rispetto ai termini d'uso consolidati tra le parti.
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Azione revocatoria: guida su prescrizione e termini
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da una società fornitrice contro una procedura di amministrazione straordinaria. Il cuore della controversia riguarda l'azione revocatoria fallimentare esercitata per recuperare pagamenti eseguiti in periodo sospetto. La Corte ha chiarito che la prescrizione dell'azione decorre dall'autorizzazione del programma di cessione dei beni e non dalla nomina del commissario. Inoltre, i pagamenti effettuati in base a un piano di rientro, in presenza di un palese stato di dissesto, non possono beneficiare dell'esenzione prevista per i pagamenti nei termini d'uso.
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Revocatoria pagamenti termini d’uso: il ritardo non è abitudine
Una società immobiliare riceve il pagamento di canoni di locazione scaduti da un'azienda sua inquilina, poco prima che quest'ultima fallisca. Il curatore fallimentare agisce per riavere indietro quelle somme. La società locatrice si difende sostenendo che i ritardi nei pagamenti erano una consuetudine accettata, rientrando quindi nell'esenzione dalla revocatoria pagamenti termini d'uso. La Corte di Cassazione dà torto alla società immobiliare. I giudici chiariscono che la semplice tolleranza verso i ritardi non crea una prassi commerciale valida. I pagamenti di debiti scaduti, effettuati in un momento di crisi, non sono protetti e devono essere restituiti al fallimento. La società locatrice perde la causa e deve restituire 55.000 euro.
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Azione revocatoria: pagamenti tardivi non esenti
Una società in amministrazione straordinaria ha citato in giudizio un suo fornitore per ottenere la revoca di pagamenti per un totale di €208.136,22, effettuati prima dell'apertura della procedura concorsuale. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di azione revocatoria, stabilendo che i pagamenti non potevano considerarsi esenti in quanto effettuati con notevoli e anomali ritardi, e quindi non 'nei termini d'uso'. Inoltre, il giudice ha ritenuto provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del fornitore, basandosi su una serie di presunzioni quali l'entità del debito residuo e la notorietà della crisi aziendale. Di conseguenza, ha condannato il fornitore alla restituzione delle somme ricevute.
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Revocatoria Fallimentare: pagamenti nei termini d’uso
Una compagnia aerea in amministrazione straordinaria ha agito in giudizio per la revocatoria fallimentare di alcuni pagamenti effettuati a una società di leasing. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le norme speciali che esentavano tali pagamenti non sono incostituzionali. Inoltre, ha chiarito che un pagamento eseguito con un solo giorno di anticipo sulla scadenza rientra nei 'termini d'uso' e non è soggetto a revoca, rendendo irrilevante la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore.
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Revocatoria fallimentare: no esenzione per ritardi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società fornitrice contro un'azione di revocatoria fallimentare. La Corte ha stabilito che i pagamenti ricevuti da un'azienda poi fallita, seppur con un ritardo minimo, non possono beneficiare dell'esenzione prevista per i 'termini d'uso' quando avvengono in un contesto di conclamata difficoltà finanziaria del debitore, caratterizzato da precedenti inadempimenti e piani di rientro. Il contesto generale del rapporto commerciale prevale sulla mera esiguità del ritardo del singolo pagamento.
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Termini d’uso revocatoria: no esenzione per piani rientro
Una società creditrice ha ricevuto pagamenti da un'azienda, poi finita in amministrazione straordinaria, sulla base di un piano di rientro per debiti pregressi. La Corte di Cassazione ha confermato la revoca di tali pagamenti, stabilendo che non possono beneficiare dell'esenzione prevista per i pagamenti nei cosiddetti "termini d'uso revocatoria". L'ordinanza chiarisce che tale esenzione si applica solo alle transazioni fisiologiche e correnti dell'attività d'impresa, non a quelle che ristrutturano un debito già scaduto, poiché queste ultime sono indice della conoscenza dello stato di crisi del debitore.
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