L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato la decisione sul valore catastale di un immobile notificando l'appello tramite un servizio di posta privata prima della completa liberalizzazione del settore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ufficio pubblico, confermando l'inammissibilità dell'appello. I giudici hanno chiarito che la notifica a mezzo posta privata di atti giudiziari, effettuata prima del 29 agosto 2017, è nulla e non inesistente. Tuttavia, per verificare la tempestività dell'impugnazione, non si può considerare la data di spedizione, ma serve la prova certa della ricezione da parte del destinatario. Nel caso specifico, mancando la firma del contribuente sulla ricevuta di consegna, la notifica è rimasta priva di prova, determinando la sconfitta definitiva dell'ente creditore.
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