Un imprenditore individuale, dichiarato fallito a causa di ingenti debiti con il Fisco, ha contestato la decisione sostenendo di essere un artigiano e quindi non soggetto a fallimento. La sua difesa si basava sulla prevalenza del lavoro personale rispetto al capitale, come definito dal Codice Civile. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la fallibilità dell'imprenditore artigiano non dipende più dalla natura dell'attività, ma esclusivamente dal superamento di parametri dimensionali oggettivi (fatturato, attivo e debiti) fissati dalla Legge Fallimentare. Poiché l'imprenditore superava tali soglie, la sua qualifica di artigiano è diventata irrilevante ai fini del fallimento, che è stato quindi confermato.
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