L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che dichiarava inesistente la notifica di un atto tributario poiché effettuata tramite un servizio postale privato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la notifica tramite posta privata senza licenza, avvenuta nel periodo di transizione normativa, non è inesistente ma semplicemente nulla. Di conseguenza, tale vizio può essere sanato se il destinatario presenta ricorso, dimostrando di aver comunque ricevuto l'atto. Tuttavia, spetta al giudice di merito verificare se il ricorso del contribuente sia stato tempestivo, poiché l'operatore privato privo di licenza non ha poteri di certificazione legale sulla data di consegna. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale.
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