Un ex dipendente ha richiesto il rimborso della maggiore IRPEF versata sulla liquidazione della propria previdenza integrativa, pretendendo l'applicazione della tassazione agevolata previdenza integrativa con aliquota al 12,50% sulla quota qualificata come rendimento. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, stabilendo che spetta al contribuente dimostrare l'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato. Nel caso specifico, la documentazione fornita, inclusa la certificazione del datore di lavoro, non provava alcun investimento finanziario reale, trattandosi invece di un mero calcolo matematico basato sull'ultima retribuzione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato definitivamente la richiesta di rimborso del contribuente.
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